Lazio, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per la Curva Nord
Tramite il sito della Lega Calcio, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Lazio-Roma di Coppa Italia.
Ecco la nota: “Delibera di sanzionare la Soc. LAZIO con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est e Ovest” privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie”.
“Il Giudice sportivo, letto il rapporto dei rappresentanti della Procura federale dal quale si apprende che:
a) prima del fischio d’inizio della gara, i tifosi della Soc. Lazio che occupavano la Tribuna Tevere, superata la barriera di separazione e sicurezza formata dagli stewards, facevano ingresso nel settore c.d. cuscinetto e avviavano un duraturo (ben 10 minuti), fitto e costante lancio di bottiglie di acqua e di birra, di fumogeni, bengala e petardi verso il settore Distinti Sud-Est – Curva Sud occupato dai sostenitori della Soc. Roma che replicavano con lanci corrispondenti;
b) durante il corso della gara, sostenitori della Soc. Lazio lanciavano ripetutamente sul terreno di giuoco fumogeni (3) e bottigliette (10);
c) al 17° del primo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 21, Sig. Dybala Paulo Exequiel, nell’approssimarsi a battere un calcio di punizione, veniva colpito ripetutamente con un raggio laser proveniente dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio; analogo raggio laser colpiva altri giocatori della Soc. Roma e il Direttore di gara;
d) al 31° del secondo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, al momento della sostituzione, uscendo dal terreno di giuoco dal lato dell’Assistente n. 2, veniva colpito all’altezza della nuca da una bottiglietta di birra ancora piena e priva di tappo lanciata dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio;
e) al 31° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Lazio occupanti il settore Tribuna Tevere la lanciavano un fumogeno verso il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, appena uscito dal terreno di gioco dopo la sua sostituzione;
Considerata la gravità dei fatti violenti sopra rappresentati e il grave pericolo per l’incolumità fisica di una o più persone che ne è conseguito, dispone la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida nei confronti della Soc. LAZIO e l’ammenda di € 15.000,00 nei confronti della Soc. ROMA per la condotta dei rispettivi sostenitori”.