Scommesse: Lazio Live vi riporta il testo integrale degli articoli relativi all’argomento

by Paolo Buchetti
0 comments foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: stemma Italia FIGC

Come è normato l’argomento “caldo” delle scommesse? Ecco il regolamento

Per farvi un idea sull’argomento delle scommesse, Lazio Live vi riporta per intero gli articoli che interessano direttamente l’argomento sulla bocca di tutti.

Gli articoli sono tratti direttamente dal “Codice di Giustizia Sportiva” della Federazione Italiana Gioco Calcio (fonte figc.it). Evidenziamo in grassetto le parti ritenute più importanti.

L’articolo 2 individua “l’ambito di applicazione soggettivo” e cioè tutti i soggetti che devono sottostare alle regole del  “Codice di Giustizia Sportiva”, mentre l’articolo 24 stabilisce le regole di divieto delle scommesse e l’obbligo di denuncia.

Questi sono i testi degli articoli:

 

L’articolo 2

“Ambito di applicazione soggettivo

  1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
  2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale.”

 

Articolo 24

“Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

  1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
  2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
  1. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
  2. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
  3. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.”

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